Nuove norme nel Credito al consumo, più tutela ai consumatori

Tra le novità una maggior trasparenza nell’offerta informativa e la possibilità di recedere il contratto entro 14 giorni, non sarà più possibile promuovere carte di credito revolving

Si rafforza la tutela per i consumatori che presto potranno contare su una maggior trasparenza nel credito al consumo e, eventualmente, potranno – nelle prime due settimane –rescindere gratuitamente un contratto con diritto al rimborso delle rate già pagate. Sono alcune delle novità del decreto legislativo 141 del 13 agosto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 207 del 4 settembre (supplemento ordinario 212).E’ molto probabile che per il nuovo codice sul credito al consumo bisognerà attendere il 2011. Come riporta in data odierna il Sole 24 Ore, infatti, tranne le norme che riguardano il riordino di enti finanziari e confidi (in vigore dal prossimo 19 settembre), per altri capitoli le decorrenze prevedono proroghe.Le nuove norme per la tutela dei consumatori riguarderanno tutti i contratti stipulati per il credito al consumo e dunque i prestiti finalizzati, quelli personali, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione per importi che vanno da 200 a 75 mila euro.I consumatori potranno inoltre recedere il contratto stipulato per “inadempimento del fornitore” di beni e servizi acquistati con il prestito. Il cliente potrà quindi rinunciare gratuitamente entro 14 giorni all’acquisto con diritto di rimborso delle rate già pagate. L’estinzione del contratto d’acquisto prevederà anche l’estinzione del contratto di finanziamento. Novità anche dal punto di vista del merito creditizio, ovvero, una valutazione delle reali possibilità di indebitamento del consumatore.Per quanto riguarda i fornitori, invece, i nuovi annunci pubblicitari e le nuove informative precontrattuali dovranno essere chiari e contenere: il tasso d’interesse (specificando se fisso o variabile), le spese comprese nel costo totale del credito, l’importo totale del credito, il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale), l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate (qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel Taeg in quanto non determinabili in anticipo); la durata del contratto se determinata; se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.In assenza di durata per iscritto il credito non potrà superare i 36 mesi. Infine non sarà più possibile per supermercati e grandi catene “promuovere” carte di credito “a saldo” e revolving.

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