Made in, sì ai prodotti realizzati all’estero ma con materie prime italiane

La cassazione annulla la condannata di un imprenditore che aveva commercializzato con il marchio “Vera pelle Italy” portafogli prodotti in Cina, ma con pelli nostrane

L’imprenditore non ha nessun obbligo di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto da lui creato, importato o commercializzato. Vi è solo l’obbligo, qualora decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia, di non dare falsa e fallace indicazione. Sulla base di questa conclusione, la Cassazione ha annullato ieri, attraverso la sentenza n° 37818, quanto precedentemente espresso dalla Corte d’appello di Genova, che aveva condannato un imprenditore a 2 mesi di reclusione per avere importato in Italia portafogli confezionati in Cina con impressa sulla pelle la dicitura «Vera pelle Italy» e in un angolo in basso un piccolo adesivo con la scritta «Made in Prc».Le ragioni della decisione sono da ricondursi all’introduzione, e alla repentina abrogazione, nel 2009 di una norma che prevedeva l’indicazione obbligatoria del luogo di fabbricazione al di là dei materiali usati.

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