L’imprenditore non ha nessun obbligo di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto da lui creato, importato o commercializzato. Vi è solo l’obbligo, qualora decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia, di non dare falsa e fallace indicazione. Sulla base di questa conclusione, la Cassazione ha annullato ieri, attraverso la sentenza n° 37818, quanto precedentemente espresso dalla Corte d’appello di Genova, che aveva condannato un imprenditore a 2 mesi di reclusione per avere importato in Italia portafogli confezionati in Cina con impressa sulla pelle la dicitura «Vera pelle Italy» e in un angolo in basso un piccolo adesivo con la scritta «Made in Prc».Le ragioni della decisione sono da ricondursi all’introduzione, e alla repentina abrogazione, nel 2009 di una norma che prevedeva l’indicazione obbligatoria del luogo di fabbricazione al di là dei materiali usati.
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