Fatturazione elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche

Fatturazione elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche per la predisposizione del tracciato XML delle fatture elettroniche tra privati. A partire dal 1° febbraio entra in vigore la versione 1.8, che introduce una serie di modifiche relative ai controlli effettuati dal Sistema di Interscambio (SdI) e amplia il campo di applicazione di alcune tipologie di documenti.

I software dedicati alla fatturazione elettronica, infatti, creano un documento in formato XML, contenente le informazioni obbligatorie e i parametri richiesti dall’Agenzia, che deve essere firmato digitalmente e trasmesso attraverso lo SdI. L’adeguamento alle nuove specifiche tecniche, quindi, consentirà ai provider che erogano i servizi di fatturazione elettronica di inviare e ricevere correttamente i documenti contabili. A riguardo InfoCert, Qualified Trust Service Provider tra i più affermati, evidenzia inoltre come le soluzioni dedicate alla fatturazione elettronica permettano di minimizzare il rischio di commettere errori di compilazione e di gestire tutte le attività richieste dalla normativa. Dalla creazione dei documenti contabili in formato XML, all’apposizione della firma digitale, fino alla conservazione a norma di legge. Inoltre, i moderni applicativi consentono di trasformare le fatture in PDF nel formato tecnico richiesto dall’Agenzia, prima di essere inviate al Sistema di Interscambio.

Non è infatti sufficiente la semplice emissione di fatture in formato PDF e l’invio via e-mail: i documenti emessi senza rispettare le nuove specifiche sono considerati come non emessi e soggetti quindi alle sanzioni previste dall’art. 6 del D. Lgs. 471/1997.

Cosa prevedono le nuove specifiche tecniche

Tra le nuove disposizioni tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate si evidenzia l’introduzione di uno specifico controllo, che porta al rifiuto del documento contabile nei casi in cui viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento, riportata nel campo “Altri dati gestionali” da parte del fornitore. Viene inoltre legittimato l’utilizzo del documento TD28 per la comunicazione dei dati di un’operazione effettuata con un soggetto estero, ma non assoggettata correttamente al regime di reverse charge.

Il documento prevede inoltre alcune novità per gli imprenditori agricoli in regime speciale, che potranno usare la nuova codifica del blocco “Altri dati gestionali” per la gestione automatica delle liquidazioni IVA. I produttori agricoli, infatti, potranno usare l’elemento “TipoDato” in maniera facoltativa: utilizzando “ALICOMP” se si cedono prodotti ittici e agricoli con aliquote compensate, “NO-COMP” per i prodotti non presenti all’interno della prima sezione della Tabella A e “OCC34BIS” per le operazioni occasionali previste dall’articolo 34 bis.

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