“La riforma dell’apprendistato a regime in autunno”

Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, il testo unico per la riforma dell’apprendistato ottiene il via libera anche dalle parti sociali. Sei i sindacati che hanno firmato unitariamente (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), ma l’accordo è stato approvato anche da Confindustria, Confartigianato e Confapi. Al termine dell’incontro con le parti sociali il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi ha sottolineato il “passo decisivo” compiuto dalla riforma che ora passera al vaglio delle commissioni parlamentari e del Consiglio dei ministri che, “sentite un’ultima volta le parti sociali, varerà il testo definitivo. L’auspicio – spiega Sacconi – è che con la ripresa autunnale il nuovo apprendistato diventi operativo, rappresentando il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro sulla base dell’integrazione tra apprendimento e lavoro».Il fronte del no. Alle numerosi firme, non si è unita quella di Abi, Ania, Confcommercio, Confesercenti e Confetra. In particolare Confcommercio che, ricordando come il 46,4% dei contratti di apprendistato riguarda il commercio e i servizi, lamenta una mancata condivisione” di un principio che sanciva una distinzione di durata del contratto di apprendistato, a parità di figure professionali, tra l’artigianato e tutti gli altri settori economici. Confcommercio – continua la nota – è disposta a sottoscrivere l’intesa che di nuovo verrà sottoposta alle parti sociali qualora, al termine dell’iter parlamentare, si introducano correttivi al testo idonei a garantire la parità di trattamento a tutti i settori economici”.

I punti e le agevolazioni della riforma dell’apprendistato

LE FORMULA– Apprendistato per qualifica professionale. Età minima: 15 anni. Può riguardare tutti i settori di attività. Durata non superiore ai tre anni.- Apprendistato professionalizzante. Età: tra i 18 e i 29 anni. Può essere utilizzato anche nel pubblico impiego. Durata massima tre anni. Durata minima rimessa ai contratti collettivi nazionali, 120 le ore di formazione. – Apprendistato di alta formazione e ricerca. Età: tra i 18 e i 29 anni, applicabile anche per il praticantato per professioni ordinistiche (es.: avvocati, giornalisti)

LA STIPULA– Il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori alla categoria spettante o stabilire una retribuzione percentuale all’anzianità di servizio.

LE AGEVOLAZIONI– Possibile portare in deduzioni ai fini Irap le spese per i lavoratori assunti come apprendisti.- Possibile assumere, come apprendisti, anche i lavoratori in mobilità. Il datore di lavoro può cumulare il 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per ogni mensilità corrisposta.- Fino a 9 dipendenti. Aliquota di contribuzione pari all’1,5% della retribuzione nel primo anno; al 3% per il secondo; al 10% per il terzo.- Oltre 9 dipendenti. La contribuzione è pari al 10%.

(Fonte sintesi riforma apprendistato: Il Sole 24 Ore)

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