Il licenziamento collettivo si applica anche ai manager

Una norma europea cambia notevolmente la gestione della cessazione di rapporto di lavoro dei dirigenti

Le norme del licenziamento collettivo valgono anche per i manager. L’Italia applica quanto disposto da una sentenza della Corte di giustizia europea – la 596/2012 del 13 febbraio 2014. Se prima, come riportato in un articolo de Il Sole 24 Ore a firma di Giampiero Falasca, l’eventuale licenziamento di un dirigente aveva sempre una connotazione di carattere individuale adesso il percorso che porta alla risoluzione del rapporto di lavoro può cambiare notevolmente.

Cosa cambia? Se nell’arco di 120 giorni precedenti o successivi non vengono effettuati altri quattro licenziamenti (di manager o lavoratori ordinari, è indifferente), si applicano le regole già note: l’azienda può licenziare anche con una lettera nella quale vengono spiegate le ragioni della decisione e il dipendente può impugnare la decisione, con la speranza di ottenere una tutela economica. La situazione cambia se il dirigente viene coinvolto in una procedura collettiva: in tal caso, si spiega sul quotidiano economico, “prima di irrogare il licenziamento devono passare i 75 giorni previsti dalla legge (o il termine dimezzato per i licenziamenti collettivi di dimensioni contenute), e al momento del recesso l’azienda deve operare una comparazione tra tutti i dirigenti potenzialmente in esubero, scegliendo quelli da licenziare secondo i criteri di scelta definiti dalla legge (esigenze produttive, carichi di famiglia, anzianità) (…). Per evitare applicazioni distorte del principio”, si conclude nell’articolo, “le aziende e i rappresentanti dei manager dovranno sforzarsi, nell’ambito dell’esame congiunto, di definire – mediante accordo sindacale – criteri di scelta alternativi, più adeguati al rapporto dirigenziale.

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