Cassa integrazione in deroga: le novità 2018

Tutte le novità per il 2018 per la disciplina della cassa integrazione in deroga

Che cosa cambia per la cassa integrazione in deroga per il 2018. Con il Jobs Act, infatti, i requisiti di accesso alla Cig sono stati rivisti e resti più restrittivi. sono diventati ancora più restrittivi per le aziende ed i lavoratori, vi è una nuova durata del sussidio ammortizzatori sociali in deroga di integrazione salariale. La cassa integrazione in deroga (CIG in deroga) é una forma di sostegno a favore di coloro che appartengono a settori lavorativi che non possono usufruire della cassa integrazione ordinaria.

Cassa integrazione in deroga: le novità 2018

L’indennità che spetta ai lavoratori in cassa integrazione in deroga 2018 è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

La CIG in deroga si applica, così come quella ordinaria, in due casi specifici:

  1. Interruzione dell’attività lavorativa (licenziamento);

  2. Sospensione dell’attività lavorativa.

Il lavoratore in CIGD, può comunque svolgere prestazioni di lavoro accessorio, senza perdere l’indennità, purché non superi il limite massimo annuale che in questo caso è pari a 3 mila euro annui. Nel caso in cui, il lavoratore, presti attività retribuita senza darne specifica comunicazione all’INPS, tale comportamento fa decadere dal diritto.

La retribuzione

Il pagamento dell’indennità CIG in deroga avviene mensilmente secondo questi due metodi principali:

  1. Pagamento da parte dell’azienda. In questo caso l’azienda anticipa i soldi, che poi le saranno rimborsati dall’INPS. In questo caso quindi il lavoratore riceve l’indennità direttamente in busta paga, senza attese, sin dal primo mese in cui sei in cassa integrazione.

  2. Pagamento diretto da parte dell’INPS. In questo caso il lavoratore riceve ogni mese la sua busta paga, riceve inoltre anche un bonifico da parte dell’INPS con l’importo dell’indennità. Per scegliere questa modalità di pagamento, l’azienda deve inviare specifica richiesta all’INPS.

Per quanto riguarda invece la misura della retribuzione in cassa integrazione in deroga, un’apposita circolare Inps ha provveduto ad aggiornare il relativo importo nel 2017 (si resta in attesa dei nuovi importi per il 2018).

Cassa integrazione in deroga retribuzione:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

1.166,05

1.097,95

Superiore a 2.102,24

Alto

1.401,49

1.319,64

Cassa integrazione in deroga: quando fare domanda?

La domanda di cassa integrazione in deroga, deve essere presentata all’Inps entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. All’istanza, va allegato il verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.

In particolare:

  • per le aziende in crisi che hanno l’unità produttiva un’unica regione o provincia autonoma: la domanda CIGD, va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), o alla regione, con il modello IG/15 deroga (cod. SR100).

  • per le aziende in crisi con unità produttive presenti in diverse regioni o province autonome: la domanda di cassa integrazione va presentata dall’azienda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Richiesta

La procedura inizia con la discussione con i sindacati di categoria. L’azienda infatti non può decidere liberamente se e quando porre dei lavoratori in CIG, ma solo in accordo con i sindacati e apposita comunicazione alla Regione. Successivamente procede con l’invio della domanda all’INPS: il lavoratore dipendente non deve fare nulla: si occupa di tutto l’azienda.

Se l’azienda ha scelto il pagamento diretto, il lavoratore riceverà il primo pagamento subito in busta paga, dal primo mese in cui si trova in cassa integrazione. Se invece ha deciso che sia l’INPS a pagare direttamente, potrebbero passare alcuni mesi affinché l’INPS completi la procedura (quindi per alcuni mesi il lavoratore riceverà solo lo stipendio pagato per le ore effettive di lavoro).

A quel punto il beneficio è duplice: uno lo stipendio in base alle ore lavorate effettive, il secondo invece sarà il bonifico dell’INPS con l’importo dell’indennità.

All’Inps deve presentare il modello:

  • IG 15 deroga (SR100) se opta per il pagamento anticipato dell’indennità (ossia l’azienda paga la CIG al lavoratore in busta paga e poi ottiene il rimborso dall’INPS);

  • IG/STR/AUT (SR 41) se opta per il pagamento diretto da parte dell’INPS.

L’indennità prevista per la cassa integrazione in deroga viene erogata per un massimo di tre mesi.

Obblighi del lavoratore

Il mantenimento dell’indennità di cassa integrazione in deroga, è strattamente correlata alla partecipazione alle politiche attive. Se il lavoratore in CIG, si rifiuta di partecipare ai corsi regionali di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo, fatta eccezione dei casi in cui la formazione e il corso abbiano luogo ad una distanza di più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque non sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti, l’indennità pagata dall’INPS viene sospesa e decade.

E dopo? Licenziameno, malattia ecc.

La cassa integrazione in deroga ha ragione di esistere solo per esigenze temporanee, quando l’azienda versa in una situazione di crisi ma non tale da dover chiudere i battenti. Diventa quindi un modo per dare un po’ di ossigeno alle aziende liberandole dal peso di parte degli stipendi. D’altro canto i dipendenti non subiscono gravi mancanze di denaro grazie all’indennità prevista.

Se l’azienda dopo aver terminato tutti gli ammortizzatori sociali previsti, non riesce comunque a riprendersi dalla crisi e a riassumere tutti (o parte) dei dipendenti, può procedere al licenziamento collettivo. Tali lavoratori vengono licenziati e, in passato, venivano collocati in mobilità. A partire dal 1° gennaio 2017 la mobilità é stata abrogata, per cui i lavoratori licenziati dopo la cassa integrazione possono usufruire direttamente dell’indennità di disoccupazione NASPI.

Malattia

In caso di malattia prima della cassa integrazione, occorre distinguere due situazioni:

  1. L’intero reparto é in cassa integrazione. Prevale la cassa integrazione e quindi il lavoratore riscuote la relativa indennità;

  2. Non tutto il reparto é in cassa integrazione, ma soltanto alcuni dipendenti (oltre al malato), allora vale lo stato di malattia.

Se invece il dipendente si ammala durante la cassa integrazione, prevale quest’ultima. Occorre tra l’altro chiarire che, proprio in virtù di ciò, il dipendente non é tenuto a comunicare il suo stato di malattia se insorge durante la CIG in deroga. Dovrà invece dichiararla quando sarà previsto il rientro al lavoro.

Tfr

Dopo un lungo periodo di vuoto normativo, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha chiarito le incertezze sulla maturazione del TFR durante la cassa integrazione in deroga: anche alla CIG in deroga si applica l’articolo 2110 comma 3 del codice civile, secondo il quale il TFR matura anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa e integrazione salariale.

Nello specifico al lavoratore spetta la stessa quota TFR che sarebbe maturata se l’attività lavorativa non fosse stata sospesa.

Tuttavia, per evitare di gravare un’azienda in crisi con un ulteriore fardello, come chiarito da una sentenza del Tribunale di Brindisi (n.805/2015), la quota di TFR da accantonare durante la CIG in deroga é a carico:

  • Dell’Inps, se il dipendente viene licenziato dopo la cassa integrazione;

  • Del datore di lavoro, se viene rioccupato.

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