Import libero se il marchio non è registrato

Secondo una recente sentenza della Cassazione, non è perseguibile l’imprenditore che porta in Italia merce considerata ‘taroccata’ ma le cui formalità del copyright non sono state ancora concluse

Nessuna conseguenza penale per l’imprenditore cinese che ha importato in Italia prodotti considerati taroccati dal colosso giapponese dei videogiochi dal momento che la merce in questione è stata caricata sulle navi in Cina cinque giorni prima che si concludessero le formalità di copyright. La tutela penale del marchio industriale e commerciale, infatti scatta solo dopo la registrazione; chi ha ordinato il carico deve essere assolto perché fatto non sussiste dal reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e anche dall’accusa di ricettazione. È quanto stabilito dalla seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza 42446/12, pubblicata il 31 ottobre e riportata dal quotidiano Italia Oggi. “Il collegio – si legge sulle pagine del quotidiano – segue l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non scatta la tutela penale ma soltanto quella civile nel periodo compreso fra la domanda di registrazione del marchio e l’ottenimento del titolo: affinché si configuri il reato, insomma, manca la consapevolezza dell’antigiuridicità dell’importazione della merce in capo all’agente, dal momento che l’opera dell’ingegno non è stata ancora riconosciuta formalmente come tale. Quest’indirizzo piuttosto risalente, osservano gli “ermellini”, è stato recuperato da una pronuncia recente (cfr. 25273/12): deve infatti ritenersi che, con l’inciso «potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale» inserito nell’articolo 473 Cp dalla legge 99/2009 in tema di internazionalizzazione del imprese, il legislatore italiano ha voluto ratificare che ai fini della tutela penale non basta soltanto l’avvenuta presentazione domanda di brevetto o marchio. Per la configurabilità dell’illecito, nella specie, manca quindi l’elemento soggettivo. Né si configura la ricettazione in capo all’imprenditore dal momento che è proprio a quest’ultimo è stata contestata l’illecita importazione di prodotti contraffatti, vale a dire il reato presupposto”.

© Riproduzione riservata