Betty Boop fa storia: registrare un personaggio non dà l’esclusiva

Sentenza storica per la giurisprudenza italiana, che potrebbe comportare un ripensamento delle strategie attualmente utilizzate per tutelare l’utilizzo di personaggi di fantasia a fini di merchandising

Registrare un personaggio di fantasia come marchio non ne impedisce l’utilizzo a fini di merchandising da parte di altri soggetti non titolari dei diritti si sfruttamento del marchio stesso. Quindi, chi non può vantare diritti d’autore sul personaggio – come quando quest’ultimo diventa di pubblico dominio – non può tentare di sostituirli tramite la registrazione di un marchio. È questo il principio innovativo per la giurisprudenza italiana, sancito da una sentenza del tribunale di Bari – e riportato dal quotidiano Italia Oggi (leggi l’articolo) –, in relazione al contenzioso che ha visto riconoscere le ragioni di Avela Inc sulla controparte, l’americana Hearst holding, per l’utilizzo del personaggio di Betty Boop.

La decisione, come evidenzia Luigi Chiarello sul quotidiano, potrebbe comportare un ripensamento delle strategie attualmente utilizzate da alcuni importanti operatori del settore, che puntano proprio sulla registrazioni di marchi per ottenere una tutela estesa (e di fatto identica a quella assicurata dal diritto d’autore) per personaggi di fantasia in realtà caduti in pubblico dominio.

© Riproduzione riservata