Meno deputati e senatori, verso una modifica della Costituzione. Le novità

Presentato al Senato un testo in dieci articoli che dovrebbe modificare la Carta; verso un nuovo bicameralismo: una Camera potrà approvare una legge con o senza il via libera dell’altra ala del Parlamento

Meno deputati e senatori, e una diminuzione dell’età minima per l’elezione in Parlamento; ma non solo: più poteri al presidente del Consiglio, che potrà proporre la revoca di un ministro, e verso il superamento del bicameralismo perfetto (dove Camera e Senato svolgono le stesse funzioni in posizione di parità). Sono alcune delle modifiche contenute nel testo unico appena presentato in commissione Affari costituzionali del Senato e che recepisce gli accordi raggiunti all’interno dell’attuale maggioranza. Il testo, che prevede la modifica di 10 articoli, è il primo passo verso una riforma della Costituzione. In dettaglio, in una sintesi realizzata dall’Ansa, gli interventi articolo per articolo. Si punta a chiudere con il voto in Aula entro maggio.

ART. 56 – I deputati sono ridotti da 630 a 508 dei quali otto sono eletti all’estero. Ora gli eletti all’estero sono 12. L’età per essere eletti alla Camera scende da 25 a 21 anni.ART.57 – I senatori elettivi sono ridotti da 315 a 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.ART.58 – Sono eleggibili al Senato gli elettori che hanno 35 anni. Ora bisogna aver compiuto 40 anni.ART.70 – Si elimina l’avverbio «collettivamente» quando si afferma che «la funzione legislativa è esercitata dalle due camere». È una formalità ma è il primo passo necessario per superare il bicameralismo perfetto. ART.72 – Cambia il bicameralismo: 1) i ddl riguardanti prevalentemente i principi fondamentali della legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono assegnati al Senato; gli altri, a partire da quelli che riguardano le materie esclusive dello Stato, sono assegnati alla Camera. 2) Il bicameralismo funziona con un silenzio-assenso della seconda Camera, a meno che quest’ultima non chieda entro 15 giorni di poter esaminare un ddl. Anche se boccia o emenda, alla fine decide come vuole la Camera che l’ha esaminato per prima. 3) rimane il bicameralismo paritario in materia costituzionale ed elettorale, trattati internazionali, bilanci e consuntivi, amnistia e indulto, leggi di attuazione del vincolo del pareggio di bilancio e adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Ue. Al Senato è istituita la commissione paritetica per le questioni regionali. Il governo può chiedere una corsia preferenziale per un provvedimento che deve esser votato entro un termine determinato e se si sfora, il testo va approvato senza emendamenti.ART.73 – Si modifica la promulgazione d’urgenza con il nuovo bicameralismo. Una legge può esser promulgata nei tempi stabiliti dal Parlamento.ART.74 (modifica formale) – Ridefinisce i poteri di promulgazione del presidente della Repubblica in base al nuovo bicameralismo.ART.92 – Il presidente del Consiglio ha il potere di proporre la revoca dei ministri. Ora può solo proporne la nomina al capo dello Stato.ART. 94 – È il presidente del Consiglio, e non il governo, che deve avere la fiducia delle due Camere. Prevista la mozione di sfiducia costruttiva: deve contenere la indicazione del nuovo presidente del Consiglio e va approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Se la fiducia viene negata, il presidente del Consiglio incaricato può chiedere lo scioglimento delle Camere o di una sola di esse a meno che il Parlamento in seduta comune, entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento, indichi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri.ART. 126 – Si tratta di una modifica formale sui poteri di scioglimento del capo dello Stato degli enti locali che prevede la consultazione della commissione sulle Regioni.

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