Stretta sugli stage, esclusi i disoccupati

Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce il campo di applicazione delle nuove regole del tirocinio formativo

Durata non superiore ai sei mesi e promozione a favore di neo-diplomati e neo-laureati non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo. Sono questi i cardini della nuova normativa sugli stage formativi introdotta dalla manovra di Ferragosto. Una regolamentazione che a prima vista è sembrata una stretta sugli stage. In realtà la nuova normativa – come ha avuto cura di sottolineare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso una circolare diramata il 12 settembre – si applica solo ai tirocini formativi e di orientamento. Ne rimangono esclusi sia i tirocini di reinserimento/inserimento (rivolti a disoccupati, inoccupati e lavoratori in mobilità) sia gli stage promossi in favore di immigrati (nell’ambito dei decreti flussi).

Nella circolare del ministero si precisa anche che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza. La Circolare chiarisce, inoltre, che «per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa». Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, «il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi».

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