Lavoro, riforma al voto definitivo della Camera. I punti principali

Il governo ottiene le quattro fiducie richieste per il provvedimento del ministro Elsa Fornero, che apre a possibili cambiamenti. Le norme al voto

Via libera da parte della Camera dei deputati alle quattro fiducie richieste dal governo sul ddl lavoro del ministro Elsa Fornero (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, già approvato in Senato). La riforma del lavoro, che sarà votata (e approvata) nella serata di mercoledì 27 giugno, non presenta modifiche rispetto al testo uscito da Palazzo Madama; un iter velocizzato per permettere al governo Monti di presentarsi al prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno con la riforma approvata. “Continuo a considerare questa riforma una buona riforma”, ha dichiarato il ministro Fornero, ribadendo che “il governo è disposto a fare cambiamenti”. Si concretizza quindi un provvedimento che cancella il reintegro automatico e rende un po’ più facili i licenziamenti individuali, modifica i contratti ‘precari’ e rivoluziona gli ammortizzatori sociali. In una sintesi realizzata dall’agenzia Ansa, ecco in dettaglio le norme principali al voto:

ARTICOLO 18 – Addio reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un’indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia «fittizia» del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.CONTRATTI A TEMPO. La durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (la causale), sarà di un anno. Le pause obbligatorie fra uno e l’altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore. APPRENDISTI. Arrivano norme più stringenti, anche se il Senato ha allentato un po’ i vincoli previsti dal ministro Fornero. Sarà infatti sempre possibile assumere un nuovo apprendista, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.CO.CO.PRO. Definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell’aliquota contributiva di un punto l’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati. Ad esempio, chi ha lavorato sei mesi potrà avere oltre 6 mila euro.PARTITE IVA. La durata di collaborazione non deve superare otto mesi (sei nel ddl originario); il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell’80% di quello di dipendenti e co.co.co (75% nel ddl); il lavoratore non deve avere una postazione “fissa” in azienda: non si può avere una scrivania insomma ma il telefono sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18 mila euro sono considerate vere.ASPI. La nuova assicurazione sociale per l’impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione dell’indennità. L’aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l’indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un’impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all’indennità che percepisce perde il sussidio.

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