Ddl concorrenza: cambio di gestore online, ma si paga ancora

Nel campo delle Tlc sarà possibile effettuare la disdetta via Web, ma si sosterrà un costo in funzione delle spese sopportate dall’azienda. In materia di assicurazioni auto, chi cambia compagnia non sarà più retrocesso nella classe di merito

La commissione Industria al Senato approva alcuni emendamenti al disegno di legge sulla concorrenza. Il primo pacchetto riguarda le telecomunicazioni: la nuova normativa agevola il cambiamento del gestore, archiviando il fax e la raccomandata per posta. Adesso sarà possibile effettuare la disdetta online e questo varrà sia per gli operatori telefonici che per le reti tv e tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche. Tuttavia, ha destato polemiche la volontà di non rendere gratuito il passaggio di gestore. L’odiato balzello dunque permane e sarà commisurato anche in base ai costi reali sopportati dall’azienda per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio. Immediata la replica delle associazioni dei consumatori.

«E’ una norma che danneggia pesantemente gli utenti e favorisce i gestori del settore delle tlc. Questo perché la possibilità di recedere da un contratto deve essere sempre gratuita per i consumatori, che sono la parte debole del rapporto. Non si capisce poi chi e come stabilirà quali siano i costi reali sostenuti dalle aziende e come verificare che su tali costi non vi siano ricarichi ingiustificati», commenta il presidente del Codacons Carlo Rienzi, «Ma la cosa più grave è che tale emendamento danneggia la concorrenza e disincentiva gli utenti a recedere dai contratti o passare ad altro operatore, perché i consumatori, pur di non affrontare balzelli e costi di recesso, preferiranno mantenere in essere i contratti».ASSICURAZIONI AUTO. L’altro pacchetto approvato dalla Commissione riguarda le assicurazioni Rc auto e agevola i cambi di compagnia. La norma vieta infatti la retrocessione della classe di merito in caso di passaggio da una compagnia a un’altra: le compagnie «devono garantire, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto», si legge nella nota. Impossibile dunque «differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l’assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative». In materia di polizze accessorie, come per esempio il furto e l’incendio, non sarà più previsto il tacito rinnovo: scadranno annualmente.FALSI TESTIMONI. Infine, per evitare frodi, ci si è accordati per un monitoraggio preventivo delle false testimonianze. Nei casi di incidenti che procurano danni solo alle cose (e non alle persone), l’identificazione del testimoni dovrà risultare non più dalla richiesta di risarcimento ma dalla «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».Il giudice sarà inoltre tenuto a monitorare il numero dei nomi dei testimoni e, qualora questi ricorrano medesimi in più di tre sinistri nel’arco di cinque anni, dovrà trasmettere una informativa alla Procura della Repubblica.

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