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Sostenibilità

Tutti i passaggi per costituire una onlus

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) devono essere costituite seguendo un iter specifico per poter accedere alle agevolazioni fiscali

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Costituire una Onlus è un percorso complesso, ma importante. Così come dopo averla costituita è fondamentale inserirla nell’elenco delle Onlus riconosciute. Una Onlus, cioè un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, rappresenta una categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (non è quindi un soggetto di diritto), che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche senza personalità giuridica.

Costituzione onlus: ecco come fare

Per costituire una Onlus, le associazioni devono prevedere espressamente nei loro statuti o atti costitutivi lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

  • assistenza sociale e socio-sanitaria;

  • assistenza sanitaria;

  • beneficenza;

  • istruzione;

  • formazione;

  • sport dilettantistico;

  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico ;

  • tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

  • promozione della cultura e dell’arte;

  • tutela dei diritti civili;

  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

Costituire una Onlus: i requisiti

Inoltre, per costituire una Onlus sono necessari altri requisiti indispensabili:

  • l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

  • il divieto di svolgere attività diverse da istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

  • l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

  • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

  • l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

I vantaggi per le Onlus e chi ne è escluso

Costituire una Onlus è importante per godere di agevolazioni ed esenzioni fiscali. Per esempio, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Vi è inoltre esonero della ritenuta ex art. 28 del DPR n. 600/1973 in caso di contributi erogati da regioni, province, comuni, enti pubblici e privati.

Le Onlus sono obbligate a dare comunicazione all’Anagrafe unica entro 30 giorni dalla data della redazione dello statuto o dell’atto costitutivo. L’iscrizione all’Anagrafe unica ha effetto costitutivo del diritto a usufruire delle agevolazioni fiscali. E’ necessario richiedere, al momento della costituzione della Onlus, il codice fiscale che dovrà essere utilizzato per la gestione delle attività istituzionali e la partita Iva nel momento in cui l’associazione compie anche attività direttamente connesse.

I benefici decadono dal giorno dell’avvenuta cancellazione dall’Anagrafe unica, distinguendo il caso del venir meno di uno o più requisiti inizialmente sussistenti, dal caso in cui tali requisiti manchino originariamente. Inoltre, sono esclusi dal regime fiscale delle Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Onlus di diritto e parziali

Sono considerati Onlus di diritto e quindi non obbligati a limitare le proprie attività a quelle previste per le altre Onlus, inserire l’acronimo Onlus nella propria denominazione né presentare comunicazione all’Anagrafe unica:

  • gli organismi di volontariato iscritti nei registri regionali;

  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri;

  • le cooperative sociali iscritte nella “sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.

Sono invece considerate Onlus parziali, limitatamente all’esercizio delle attività previste per le Onlus, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.