Frodi finanziarie, fino a 20 mila euro di indennizzo per le vittime: come richiederlo

Frodi finanziarie, fino a 20 mila euro di indennizzo per le vittime: come richiederlo© Shutterstock

Le frodi finanziarie, complici anche le nuove tecnologie, sono sempre dietro l’angolo. Per questo motivo il Fondo indennizzi per le vittime vedrà un’iniezione di credito pari a 204,5 milioni di euro provenienti dai conti “dormienti”. L’indennizzo di massimo 20 mila euro presuppone il rispetto di alcuni requisiti.

In questo modo, chi ha subìto un “ingiusto danno patrimoniale concernente azioni o obbligazioni” – emesse da società che hanno commesso truffe o il reato di bancarotta fraudolenta – oppure chi ha subìto un danno dal default dei “tango bond” argentini potrà essere risarcito almeno in parte.

Cosa dice il decreto pubblicato in Gazzetta

Come si legge nel decreto del presidente del Consiglio del 30 luglio 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la somma è alimentata “dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario”, nonché “del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze”.

A gestire i soldi destinati alle vittime delle frodi finanziarie sarà la Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici – interamente partecipata dal Mef – con oneri complessivi di 4,5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Nella fattispecie, verranno stanziati “1,5 milioni per l’anno 2025, 61,5 milioni nell’anno 2026 e 141,5 milioni per l’anno 2027”. Per un totale, appunto, di oltre 200 milioni di euro.

Come si ottiene l’indennizzo per frode finanziaria

Per essere risarciti, si legge ancora nel decreto, i risparmiatori vittime di frodi finanziarie “devono aver subìto alla data del 1° gennaio 2006, investendo sul mercato finanziario” un “ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito, che riguarda azioni oppure obbligazioni emesse da società quotate nei mercati finanziari regolamentati italiani, diverse da quelle di intermediazione finanziaria, bancaria o assicurativa, aventi sede legale in Italia e sottoposte a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria”.

Questo deve essere stato causato “da condotte poste in essere dalle società di cui al numero o dai loro amministratori, costituenti reato di truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 322 e 329 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14″ e anche essere “accertato, in sede civile o penale con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto”.
Il fondo è rivolto a “persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti” con “la residenza o la sede legale in Italia alla data della sentenza di liquidazione giudiziale o del decreto di liquidazione coatta amministrativa o del provvedimento di messa in amministrazione straordinaria delle società”.

Per quanto riguarda i tango bond, “i risparmiatori devono, al 23 dicembre 2001, data del default della Repubblica argentina, cumulativamente: essere titolari di titoli obbligazionari della Repubblica argentina; aver subìto, in conseguenza del predetto default, un ingiusto danno patrimoniale, non altrimenti risarcito” e “accertato, con sentenza passata in giudicato ovvero con lodo arbitrale non impugnabile, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Non solo: come detto in precedenza, devono anche “essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti” con “la residenza o la sede legale in Italia”.

Le modalità di risarcimento previste

L’importo sarà pari al 50% del danno accertato e riconosciuto nelle sentenze e nei lodi arbitrali, ma non può superare i 20 mila euro. Se le richieste superano le risorse disponibili, l’indennizzo sarà proporzionale all’importo riconosciuto a ciascun beneficiario.

Si può presentare una domanda online attraverso la piattaforma dedicata che Consap creerà prossimamente. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con possibile sospensione fino a 90 giorni per esigenze istruttorie.

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