Continua la lotta del Fisco all’evasione in Italia. L’Agenzia delle Entrate, infatti, potrà consultare le spese sanitarie e veterinarie dei cittadini nell’ambito dei controlli formali sulla dichiarazione dei redditi. Si parla del modello 730 e di quello relativo ai Redditi per le persone fisiche. L’ente avrà libero accesso alle informazioni presenti sul Ts, il sistema Tessera sanitaria.
A rendere operativo questo cambiamento è il decreto Mef del 29 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre dello stesso anno, che ha introdotto novità importanti riguardanti la trasmissione delle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria. Ecco nel dettaglio cosa cambia al cittadino.
La novità sui controlli dell’Agenzia delle Entrate
I cambiamenti riguardano i possibili controlli che l’Agenzia delle Entrate potrà fare sulle dichiarazione dei redditi, avendo accesso diretto alle informazioni presenti sulla Tessera sanitaria di ogni cittadino. Il decreto del Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 29 ottobre 2025, ha fissato il termine per l’invio delle spese sanitarie alla precompilata.
Nello specifico, l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS diventa annuale, con scadenza il 31 gennaio dell’anno successivo (a partire dai dati del 2025). L’Agenzia delle Entrate può accedere alle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie per effettuare controlli formali, soprattutto nella misura in cui il contribuente abbia effettuato delle integrazioni o delle rettifiche rispetto ai dati forniti in automatico dal Fisco.
Ecco allora che non è più necessario inviare i dati ogni sei mesi, ma un’unica volta all’anno. Le informazioni relative al 2025, quindi, dovranno essere trasmesse entro il 31 gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di analizzare direttamente i dati trasmessi al Sistema Ts, in modo tale da potenziare l’efficacia dei controlli e semplificare la gestione dei dati, anche in vista della dichiarazione dei redditi precompilata.
Cosa può fare l’AdE
In caso di accertamenti, dunque, il contribuente non sarà più tenuto a produrre la documentazione cartacea. I dati oggetto di verifica fiscale, sottoposti a controllo dell’Agenzia delle entrate, comprendono il codice fiscale del contribuente o del familiare; il codice fiscale o la partita Iva del soggetto che ha erogato la prestazione; la data e la tipologia del documento (farmaci, ticket, dispositivi medici, prestazioni sanitarie, spese veterinarie; l’importo della spesa o del rimborso; la data del pagamento; la presenza di pagamento tracciabile.
Non possono essere inseriti nella consultazione i dati per i quali il contribuente ha esercitato opposizione all’utilizzo ai fini fiscali, come previsto dalle regole del sistema Tessera sanitaria.
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