Fisco, 247 mila lettere ai riammessi alla rottamazione-quater

Fisco, 247 mila lettere ai riammessi alla rottamazione-quater© Shutterstock

Il Fisco sta inviando circa 247 mila lettere da parte dell’Ader a quelle persone che sono state riammesse alla rottamazione quater. Così facendo, chi era decaduto dalla definizione agevolata delle cartelle per non aver pagato uno o più rate entro il 31 dicembre 2024 potrà conoscere le scadenze da rispettare in base alla domanda di riammissione presentata entro lo scorso 30 aprile. La prima o l’unica rata vanno pagate entro 31 luglio, ma ci saranno cinque giorni di tolleranza: fino al 5 agosto.

Le comunicazioni delle somme dovute, che arriveranno entro il 30 giugno, arriveranno tramite pec o raccomandata.  Chi ha optato per il pagamento rateale dovrà segnare sul calendario anche il 30 novembre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e 30 novembre del 2026 e del 2027. È possibile utilizzare i moduli precompitati o chiedere la domiciliazione sul conto.

Chi può essere riammesso e perché

La rottamazione-quater, che è stata introdotta grazie alla legge di Bilancio 2023, permette di pagare soltanto gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali oppure ad altre sanzioni amministrative – differenti da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi – non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

La riammissione è stata inserita nell’iter di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 202/2024) e riguarda i debiti al Fisco compresi nelle dichiarazioni che, illo tempore, erano state presentate per aderire alla rottamazione-quater. I contribuenti che al 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti.

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