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Attualità

Rinnovo della patente, al via la nuova procedura

Eliminato il bollino da applicare a ogni rinnovo. Patente ristampata e inviata a casa entro una settimana. Queste alcune delle principali novità. Si parte il 9 gennaio

Superato un periodo di transizione necessario agli uffici interessati per adeguarsi alle nuove normative, dal 9 gennaio 2014 parte ufficialmente la nuova procedura per il rinnovo della patente di guida. Vediamo le principali novità. Il bollino rosa, che in precedenza arrivava per posta e doveva essere attaccato alla patente, non c’è più ed è sostituito da una nuova patente ristampata ad ogni rinnovo. Dopo la visita medica (obbligatoria) e dopo aver indicato eventuali prescrizioni mediche riguardanti il conducente o adattamenti del veicolo, il medico inserisce gli estremi del pagamento e allega foto e firma del titolare nel sistema informativo del Ministero dei Trasporti (attraverso il portale dell’automobilista). Lo stesso sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta conferma di validità e il medico deve stamparla, firmarla e consegnarla al richiedente. Questa ricevuta vale fino all’arrivo della nuova patente e, in ogni caso, non più di 60 giorni. Nello stesso momento è inoltrato l’ordine di stampa del documento rinnovato che, secondo il Ministero, sarà recapitato entro una settimana all’indirizzo del titolare. Il costo del rinnovo è di 25 euro comprensivi di 16 euro della marca da bollo e 9 euro dei diritti di Motorizzazione. Entrambi vanno pagati col bollettino postale dedicato, da consegnare al medico, insieme alla fotografia in formato cartaceo. A questi costi si aggiungono quelli della visita medica e 6,80 euro di posta assicurata, da versare alla consegna della patente o al ritiro presso l’ufficio posale. Ricordiamo che le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per dieci anni. Se però sono rilasciate o sono rinnovate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni. Dopo il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

Novità anche per i medici I medici autorizzati ad effettuare l’accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida devono richiedere all’Ufficio motorizzazione civile territorialmente competente un codice di identificazione da indicare obbligatoriamente nelle certificazioni mediche trasmesse al Ministero. Il provvedimento ha l’obiettivo di permettere l’identificazione univoca del medico che rilascia la certificazione e garantire che egli abbia i requisiti di legge. Questo a seguito delle modifiche introdotte dal 2010 che hanno ampliato le categorie dei medici certificatori. Prima, infatti, le visite mediche per la patente potevano essere effettuate solo da medici dipendenti dalle amministrazioni indicate dall’articolo 119 del Codice della strada (come Asl, Ferrovie dello stato o corpi militari). Ora, invece, sono stati autorizzati anche medici che non fanno più parte di tali strutture, ma hanno svolto in passato l’attività di certificazione per patenti, e medici militari in pensione.