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Attualità

Meno parlamentari, ma non solo: si lavora per la riforma costituzionale

Le modifiche principali contenute nella bozza bipartisan per un disegno di legge costituzionale; dal taglio di deputati e senatori alla riduzione dei limiti d’età per Palazzo Madama, più poteri al premier e l’introduzione della “sfiducia costruttiva”

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Un taglio netto dei costi della politica, ma anche una maggior governabilità dello Stato attraverso una modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione per una riduzione del numero di deputati (da 630 a 508) e senatori (da 315 a 254). È solo uno dei punti della bozza di riforma costituzionale su cui sono al lavoro alcuni esponenti dei principali gruppi politici del Parlamento. Una riforma bipartisan – al quale stanno lavorando i tecnici Luciano Violante (Pd), Gaetano Quagliariello (Pdl), Ferdinando Adornano (Udc), Italo Bocchino (Fli) e Pino Pisicchio (Api) – che prevede tra l’altro una semplificazione delle procedure parlamentari, più poteri al premier e una sfiducia costruttiva. Nei prossimi giorni, salvo ripensamenti, la bozza dovrebbe essere presentata alla Camera sotto forma di disegno di legge costituzionale. Queste le principali modifiche sintetizzate dall’agenzia Ansa in cinque punti:

PIÙ POTERI AL PREMIER. Il presidente del Consiglio può chiedere al capo dello Stato di sciogliere le Camere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, salvo che, entro 15 giorni dalla proposta, le Camere approvino la mozione di sfiducia costruttiva (vedi sotto). Il premier può proporre al presidente della Repubblica nomina e revoca dei ministri. La fiducia gli deve essere data da entrambe le Camere.

SFIDUCIA COSTRUTTIVA. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera, deve contenere l’indicazione del nuovo premier e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera (mentre per la fiducia iniziale al Governo basta la maggioranza semplice). Se la mozione passa in una Camera e nell’altra no, la crisi comunque resta e il potere di scioglimento resta nelle mani del capo dello Stato. I costituzionalisti che hanno dato un contributo alla stesura della riforma sono Zanon, Luciani, Abbamonte e Lippolis.

MENO PARLAMENTARI E PIÙ GIOVANI. I deputati saranno 508, di cui 8 eletti nella circoscrizione Estero. È eleggibile chi ha compiuto 21 anni. I senatori saranno 254, di cui 4 per la circoscrizione Estero. Ogni Regione non potrà avere meno di 5 senatori. A Palazzo Madama è eleggibile chi ha compiuto 35 anni (ora ce ne vogliono 40).

PRIORITÀ PER DDL GOVERNO. Il governo può chiedere che un ddl sia iscritto con priorità all’ordine del giorno della Camera che deve esaminarlo e votarlo entro un certo termine.

BICAMERALISMO EVENTUALE – I ddl vengono presentati al presidente di una delle Camere. Montecitorio si occuperà delle materie contenute nel comma II dell’art.117 potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre al Senato toccherà tutto ciò che riguarda il comma III, sempre del 117, cioè tutto ciò che rientra nella potestà legislativa concorrente. A Palazzo Madama si istituisce la Commissione paritetica per le questioni regionali che sarà composta dai presidenti delle Assemblee rappresentative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un uguale numero di senatori che rispecchi la proporzione dei membri dell’Assemblea. Questa dovrà dare parere obbligatorio sui disegni di legge che riguardano le materie di cui dovrà occuparsi il Senato. I provvedimenti verranno assegnati, con decisione insindacabile, a una delle due Camere di intesa tra i loro presidenti secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Viene affidato al regolamento di ogni ramo del Parlamento stabilire i procedimenti abbreviati per i testi dei quali viene dichiarata l’urgenza. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il ddl è rimesso alla Camera, se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Per i ddl costituzionali ed elettorali e per quelli di delegazione legislativa, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione e ratifica dei Trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per la Comunitaria, serve l’ok di entrambi i rami del Parlamento. Se un ddl approvato da una Camera deve essere trasmesso all’altra, si intende approvato se entro 15 giorni quest’ultima non delibera di disporne il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. La Camera che riesamina il ddl deve dire sì o no entro 30 giorni, passati i quali, se non interviene il voto, il testo si intende definitivamente approvato. In caso di modifiche, il ddl torna alla prima Camera che delibera in via definitiva.