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Attualità

La forza della mediazione

Manca solo la pronuncia della Corte Costituzionale per legittimare un sistema che snellirebbe la gestione delle controversie. Vediamo come funziona e perché non piace agli avvocati

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Un solo passo separa la mediazione dal conquistarsi un posto definitivo nel nostro sistema di risoluzione dei conflitti: la pronuncia della Corte costituzionale sulla sua legittimità. Ma cosa cambia per cittadini,imprese e sistema giudiziario? La riforma, se portata a compimento e correttamente interpretata e applicata, potrà contribuire al rilancio del “sistema Italia”con benefici anche per chi, non avendo compreso appieno le potenzialità del nuovo istituto, si oppongono alla sua introduzione. Tutto è cominciato nel marzo 2010, quando un decreto legislativo (il n.28) ha introdotto un nuovo strumento per la risoluzione dei conflitti: la mediazione. Da allora un decreto ministeriale(il n. 180 del novembre 2010) ha regolamentato l’attività degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, è entrata in vigore l’obbligatorietà di ricorrere a questo strumento per alcune materie (per altre il decreto c.d. “milleproroghe” ha disposto un differimento di un anno) e, infine, il Ministero di giustizia ha fornito spiegazioni operative e si accinge ad emanare un decreto “correttivo”.

PER UNA SOLUZIONE CONDIVISA

Tecnicamente, la mediazione è un procedimento di risoluzione dei conflitti nel quale una persona terza, neutrale e indipendente facilita, struttura e coordina la negoziazione tra le parti in lite coinvolgendo i rispettivi consulenti. L’obiettivo è giungere a una soluzione della controversia concordata e condivisa. Nessuno si lasci fuorviare: non è un metodo bonario, ma un procedimento tecnico per la soluzione delle controversie,con pari dignità e, spesso, maggiore efficacia di quello giudiziario o arbitrale. Tanto è vero che oggi oltre la metà delle mediazioni svolte in Italia si conclude con esito positivo. Dal punto di vista pratico consiste in un incontro tra le parti presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero condotto da un mediatore professionista. Durante l’incontro hanno luogo delle sessioni congiunte, alla presenza di tutte le parti e del mediatore ed, eventualmente, delle sessioni separate dove il mediatore ha colloqui riservati con le singole parti e i loro consulenti. Ciò che viene rivelato al mediatore nelle sessioni separate non può essere riferito alle altre parti, salvo espressa autorizzazione. In questo modo, chi partecipa alla mediazione è protetto dal vincolo della riservatezza (senza timori quindi anche per future controversie giudiziarie) e può rivelare aspetti della controversia dei quali non parlerebbe mai con la controparte; così il mediatore acquisisce una migliore comprensione della controversia rispetto a quella che le parti si scambiano nelle trattative dirette, e può contribuire all’individuazione di nuove soluzioni possibili. Le chance di raggiungere un accordo aumentano notevolmente. L’ultimo step è una seduta congiunta e conclusiva nella quale si dà atto dell’eventuale accordo, la cui redazione e disciplina specifica è onere delle parti o, quasi sempre, dei legali che le assistono. L’elaborazione dell’accordo è un momento delicato perché, poi, quell’accordo potrà essere omologato dal tribunale acquisendo a tutti gli effetti forza e valore di una sentenza che le parti hanno potuto confezionare secondo le proprie esigenze, senza subire decisioni di terzi e inserendo, oltre a questioni e soluzioni di diritto, anche aspetti commerciali o di altro tipo.

I VANTAGGI

La mediazione porterà a una serie di benefici sia per i cittadini che per il “sistema giustizia” in generale. I principali benefici per gli utenti consistono in costi e tempi incommensurabilmente inferiori rispetto a quelli del giudizio ordinario (la durata massima del procedimento è fissata in quattro mesi!). D’altra parte il sistema dovrebbe vedersi alleggerito il carico di lavoro dei tribunali consentendo a quelle controversie per le quali non sia possibile trovare una soluzione in mediazione una trattazione più accurata e tempi più celeri. I soggetti economici sono quelli che stanno guardando con maggior attenzione alla mediazione, non tanto per i minori costi in termini di danaro, quanto per i minori oneri in termini di tempo. Inoltre, la mediazione consente loro, attraverso una partecipazione diretta e più pregnante al procedimento, di dare più spazio agli elementi tecnici e commerciali per la cui rappresentazione, nelle cause ordinarie, devono affidarsi esclusivamente a terzi. In più la mediazione, oltre a essere la sede di composizione delle controversie, è anche l’unico luogo dove ciò possa avvenire mantenendo le relazioni (personali e commerciali).

NON UNA SEMPLICE CONCILIAZIONE

Sono tre le differenze che distinguono la mediazione dalle altre forme di conciliazione. Innanzitutto gli accordi maturati in mediazione hanno forza ed efficacia di una sentenza. In secondo luogo le procedure preesistenti spesso erano e sono gestite da soggetti legati a una delle parti in controversia. Inoltre, con la mediazione, il legislatore ha, per la prima volta, creato una sorta di collegamento diretto con il giudizio ordinario, ad esempio, prevedendo oltre al sistema di incentivi anche una serie di sanzioni destinate a operare nel giudizio ordinario in danno di coloro che non abbiano partecipato alla mediazione o lo abbiano fatto in modo non leale.

I TIMORI DEGLI AVVOCATI

La maggioranza degli avvocati non ha però accolto con favore la novità. Le motivazioni sono diverse, ma la principale è che molti di loro ancora ignorano le norme che la disciplinano e, soprattutto, non hanno idea di come essa si svolga concretamente. Alla loro mancanza di informazione si somma l’attività disinformazione dei detrattori della mediazione e, ancora più dannosa, quella di alcuni suoi entusiastici sostenitori che, formatisi in ambito della mediazione familiare, sociale e penale hanno offerto un modello di mediazione che nulla ha a che vedere con quella concepita e voluta dal legislatore. Questi soggetti la rappresentano come un luogo principalmente (se non esclusivamente) deputato alla risoluzione di conflitti che riguardano la sfera emotiva e sociale, nei quali diritto e questioni tecniche – così come avvocati tecnici – costituiscono un inutile orpello. Questi “apostoli della mediazione” non chiariscono quale rilevanza possa avere la conflittualità emotiva e sociale, ad esempio, nelle controversie commerciali per mancati pagamenti, inadempimenti contrattuali o vizi dei beni compravenduti. Così rappresentata, la mediazione vede gli avvocati dipinti come un ostacolo alla composizione delle liti. Non c’è da stupirsi che abbiano finito per preoccuparsi. Certo che, poi, vi sono anche le resistenze di chi avendo trovato un equilibrio economico e professionale nell’attuale quadro di gestione della giustizia (che però danneggia il Paese) vede con timore l’introduzione di qualsiasi innovazione che possa incidere sullo status quo. Come presidente di un organismo di mediazione ed ente di formazione, tutte le volte che ho avuto la possibilità di organizzare eventi che spiegassero obiettivamente cosa sia la mediazione, quale ruolo e prospettive economiche offra agli avvocati, ho ottenuto enormi consensi, con percentuali “bulgare” di conversione anche dei colleghi più scettici. La nostra esperienza, quale organismo di mediazione, ha insegnato che l’assistenza alle parti di avvocati che siano preparati anche per svolgere il loro ruolo in mediazione rappresenta un asset insostituibile: le percentuali di successo delle mediazioni aumentano considerevolmente e la qualità degli accordi conclusi è impareggiabile.

LA CAMERA ITALIANA DI CONCILIAZIONENata dall’esperienza di alcuni avvocati e professori universitari che, interessati dagli aspetti pratici e scientifici dell’istituto, hanno da tempo iniziato a studiarlo sino a convincersi delle sue potenzialità e utilità sia per la collettività che per gli avvocati, la Camera Italiana di Conciliazione è partita da Milano (la denominazione originaria era Camera di Conciliazione di Milano) e si poi è sviluppata in altre città quali Roma, Como, Varese, Sondrio e Vercelli. Attualmente conta circa 130 mediatori. www.ccmi.it

QUANTO MI COSTA?I costi della mediazione sono determinati da un tariffario stilato dal Ministero e prevedono un contributo in funzione del valore della controversia, oltre a una spesa fissa di 40 Euro. Gli importi della tabella subiscono aumenti o riduzioni a seconda che la mediazione sia obbligatoria o volontaria, che le parti convocate partecipino, che abbia successo, e così via. Per esempio per le mediazioni obbligatorie gli importi sono ridotti di un terzo e se la parte convocata non compare si riduce di un ulteriore terzo.

Valore della lite

Spesa(per ciascuna parte)

Fino a 1.000 euro

65 euro

da 1.001 a 5.000 euro

130 euro

da 5.001 a 10.000 euro

240 euro

da 10.001 a 25.000 euro

360 euro

da 25.001 a 50.000 euro

600 euro

da 50.001 a 250.000 euro

1.000 euro

da 250.001 a 500.000 euro

2.000 euro

da 500.001 a 2.500.000 euro

3.800 euro

da 2.500.001 a 5.000.000 euro

5.200 euro

Oltre 5.000.000 euro

9.200 euro

QUANDO LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIAGeneralmente su base volontaria, per alcune materie il ricorso alla mediazione è obbligatorio e rappresenta un pre-requisito per accedere, eventualmente e in un secondo tempo, al giudizio ordinario. Ecco quali:● diritti reali● divisione● successioni● ereditarie● patti di famiglia● locazione● comodato● affitto di aziende● risarcimento del danno da responsabilità medica● risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi● contratti bancari e finanziari