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Lavoro

Jobs act, novità su co.co.pro e cassa integrazione

Completato il percorso di attuazione della riforma del lavoro. Oltre alle novità riguardanti congedo parentale, interventi sulla Cig e i contratti precari. Ecco le novità

Congedo parentale, cassa integrazione e contratti. Intervenendo su questi tre punti il governo ha completato il percorso di attuazione del Jobs act, la riforma del lavoro. Oltre alle misure riguardanti la conciliazione tra famiglia e lavoro, il Consiglio dei ministri è intervenuto inserendo paletti più stringenti per i contratti precari e applicando una stretta sulla cassa integrazione, che viene però estesa anche alle imprese con oltre cinque dipendenti. Rispetto alla legge delega approvata prima di Natale, c’è solo una cosa che non ha trovato attuazione: il salario minimo. Ecco le novità principali, sintetizzate dall’agenzia Ansa, approvate in Consiglio dei ministri:

– Durata Cig 24 mesi, 36 mesi con solidarietà. La durata massima complessiva della Cig ordinaria e straordinaria viene fissata in 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese edili). La durata può salire a 36 mesi con il ricorso al contratto di solidarietà.

Novità su maternitàe congedo parentale

– Ampliamento a imprese con oltre cinque dipendenti. Questi interventi di integrazione salariale vengono estesi alle imprese con più di 5 dipendenti, che potranno così richiedere le prestazioni per “gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro” verificatisi dal primo luglio 2016; sarà versata un’aliquota dello 0,45% della retribuzione per quelle tra 6 e 15 dipendenti a partire dal primo gennaio 2016 (ripartita tra datore di lavoro e lavoratore sulla base di un accordo tra le parti sociali); dello 0,65% per quelle oltre i 15 dipendenti.

– Cig, penalizzate le aziende che più la usano. Viene fissato per le aziende che più utilizzano la Cig un contributo addizionale del 9% della retribuzione sino a un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. In generale, però, per tutte viene introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario che, quindi, passa dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per le imprese fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia.

– No cig straordinaria se chiusura azienda definitiva. La cassa straordinaria non potrà essere richiesta a partire dal primo gennaio 2016 nei casi di cessazione definitiva dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; tra le causali per richiederla, invece, la riorganizzazione aziendale e il contratto di solidarietà. In questi ultimi due casi, la durata massima della Cig straordinaria è di 24 mesi.

– Fondo 50 mln in deroga, 6 mesi in piu’ cig se cessione rapida. In deroga viene istituito un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per ‘coprire’ fino a sei mesi un ulteriore intervento di Cig straordinaria nei casi in cui “l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale”.

– Fondo per casi ‘strategici’. Per gli accordi già stipulati, si chiarisce che i trattamenti straordinari di integrazione salariale fatti prima dell’entrata in vigore di questo decreto “mantengono la durata prevista”. Mentre per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 maggio 2015 “riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti” in questo decreto, viene indicata la possibilità di proseguirne la durata, con l’istituzione di un fondo aggiuntivo di 90 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018.

– Un’agenzia per le politiche attive. Uno degli schemi di decreto inviato in parlamento riguarda il “riordino delle politiche attive” con la costituzione della “rete nazionale dei servizi e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”. Si introduce “il vincolo del livello essenziale delle prestazioni” che i lavoratori potranno trovare ovunque per il ricollocamento. Sarà definito anche “l’albo nazionale dei soggetti abilitati a fare politiche attive”.

– Agenzia unica ispettorato lavoro. Uno dei quattro schemi di decreti del Jobs Act istituisce l’Agenzia dell’Ispettorato del lavoro” che definirà “la programmazione ispettiva e le modalità di accertamento” e coordinerà anche gli ispettori di Inps e Inail. Si punta – ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti – a “produrre coordinamento, evitando sovrapposizioni e rendendo più razionali le ispezioni”.

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Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e Politiche sociali © Palazzo Chigi