Connettiti con noi

Attualità

Ubriaco in bici? prendi la multa, cosi dice la Cassazione

Chi va in bici viene punito come se guidasse una moto o un’auto: così dice la Cassazione

La Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza 17.684 del 28 aprile 2015 conferma e ribadisce quanto stabilisce il Codice della Strada: si configura il reato di guida in stato di ebbrezza anche alla guida di una bicicletta, non rilevando a tal fine che il velocipede sia un veicolo non motorizzato. Tuttavia, sussiste una differenza; non c’è la sanzione accessoria della sospensione della patente guida. Proprio perché per la guidare la bicicletta non bisogna essere in possesso di nessun tipo di patente. ll reato di guida in stato di ebbrezza si realizza anche alla guida di una bicicletta, perché anche i velocipedi sono mezzi idonei a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. Il terzo grado della Cassazione fa quindi perdere per la terza volta un cittadino beccato ubriaco in bici, che già aveva perso in tribunale al primo grado, e all’ appello al secondo grado. II ricorso è, dunque, infondato e va rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, più la classica multa che viene inflitta a tutti i conducenti, pizzicati in stato di ebrezza. Anche i ciclisti sono avvisati, se si dovesse “alza il gomito”, l’unico metodo sicuro per non rischiare la propria incolumità, sia fisica che di portafoglio, è l’utilizzare le proprie gambe, almeno per ora.