Palazzo del Quirinale

Palazzo del Quirinale, la 'casa' del presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica italiana rappresenta l’unità nazionale ed è il garante della Costituzione; è inoltre a capo del Consiglio superiore della magistratura (Csm), ha il comando delle Forze armate e presidente il Consiglio supremo di difesa. All’interno della Carta il suo ruolo è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali dello stato (legislativo, esecutivo, giudiziario); il capo dello Stato, infatti, è posto al di sopra delle parti e non svolge alcuna funzione attiva nella determinazione e nell’attuazione dell’indirizzo politico del Paese. COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I poteri del Presidente. Il capo dello Stato, in relazione al potere legislativo, ha la possibilità di indire le elezioni delle Camere, fissando inoltre la prima riunione; può convocare ciascuna Camera in via straordinaria; autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge proposti dal governo; promulga le leggi1 ed emana i decreti di legge aventi valore di legge e i regolamenti; può nominare cinque senatori a vita (l’interpretazione attuale è che non possano essercene più di cinque in Senato); sentito i pareri dei due presidenti, può sciogliere le Camere (o una soltanto) a meno che non si trovi negli ultimi sei mesi del suo mandato (detto semestre bianco); indice il referendum abrogativo e costituzionale.
In relazione al potere esecutivo il Presidente nomina il presidente del Consiglio dei ministri (premier) e, su proposta di quest’ultimo, i ministri e i sottosegretari di Stato; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali (quando occorre, solo dopo l’autorizzazione del Parlamento); conferisce le onorificenze della Repubblica, può sciogliere i Consigli regionali e rimuovere il presidente della Giunta. In quanto capo delle Forze armate, dichiara lo stato di guerra, che viene deliberato dalle Camere. Come presidente del Csm (potere giudiziario) emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati e può concedere la grazia e commutare le pene.
Il presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione: in questo caso può essere messo sotto accusa (e, nel caso, destituito) dal Parlamento.

Chi è il ‘vice’ Presidente? Nell’arco dei suoi sette anni di mandato (mai nessun presidente della Repubblica è stato rieletto) il capo dello Stato, in caso di impedimento permanente o temporaneo, viene sostituito nelle funzioni dal presidente del Senato.

1 – Il presidente della Repubblica può non promulgare una legge, rimandandola alle Camere, nel caso in cui ravvisi profili di incostituzionalità oppure per inosservanza dell’obbligo di copertura della spesa; se le Camere dovessero riapprovare la legge rinviata, il Persidente è obbligato alla promulgazione, a meno che quest’atto non costituisca alto tradimento o attentato alla Costituzione o la legge difetti di un requisito essenziale.