Connettiti con noi

Lavoro

Jobs act e maternità, così cambia il congedo parentale

Via libera del Consiglio dei ministri ai decreti che intervengono, in via sperimentale, sulla conciliazione tra famiglia e lavoro. Tra i provvedimenti la possibilità di estendere il congedo facoltativo fino ai 12 anni del bambino

Congedo a ore, oppure il part time al posto del congedo parentale; retribuzione al 30% dello stipendio fino al sesto anno del figlio invece che fino al terzo. Sono solo alcune delle novità introdotte per decreto nel Jobs act e che riguardano la conciliazione tra famiglia e lavoro, un tema che in questi mesi è passato in secondo piano rispetto a quelli della flessibilità e delle assunzioni. Le misure, approvate per decreto dal Consiglio dei ministri, entreranno in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma si applicano per ora “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo”. Per godere di questi benefici, che vanno anche in favore delle imprese (vedi telelavoro) anche per gli anni successivi serviranno altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (gli oneri valutati per il secondo semestre 2015 sono valutati in poco più di 100 milioni di euro). Ecco, in una sintesi realizzata dall’agenzia Ansa, le novità principali introdotte dal governo:

Preavviso di 5 giorni per il congedo parentale: si riduce da 15 a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro – ma i contratti collettivi possono conteplare un termine più ampio – e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.

Novità su contrattie cassa integrazione

– Congedo retribuito al 30% fino a sei anni del bambino. Si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino a oggi), le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità pari al 30% della retribuzione.

Congedo non retribuito fino a 12 anni del bambino. Si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a sei mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.

Possibilità part-time al 50%. In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi.

Un anno di congedo parentalea stipendio pieno

Maternità in caso di parto prematuro. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.

Telelavoro. Per incentivare il ricorso al telelavoro per ‘cure parentali’, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.