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Lavoro

Il decreto lavoro è legge, tutte le novità

Dal numero massimo di contratti a tempo determinato a un tetto per i dipendenti precari, dall’apprendistato alla formazione: ecco come cambia il lavoro in Italia dopo il voto della Camera

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Con 279 sì, 143 no e 3 astenuti la Camera ha dato il via libera al decreto legge lavoro, che modifica, tra l’altro, le norme su assunzioni con contratti a tempo determinato. Secondo il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ora “le imprese potranno assumere senza preoccupazioni”; mentre il premier Matteo Renzi ha sottolineato l’importanza della riforma per preservare la presenza di Electrolux in Italia. Secondo quanto prevede il decreto legge, d’ora in poi sarà possibile stipulare contratti fino a 36 mesi senza causale e sarà possibile prorogare un contratto per cinque volte. Fissato anche un tetto di precari pari al 20% dell’organico stabile: in caso di violazione, il datore di lavoro si trova a dover pagare una multa ma non è più obbligato a stabilizzare i lavoratori assunti fuori quota. Ecco, in una sintesi dell’agenzia Andkronos, una sintesi su tutte le novità introdotte dal decreto lavoro:

TEMPO DETERMINATO. Viene innalzato da uno a tre anni il tempo massimo di contratti, anche in somministrazione, comprensivi di un massimo di cinque proroghe, della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessitano dell’indicazione della causale per la sua stipulazione.

TETTO CONTRATTI. Viene introdotto un ‘tetto’ all’utilizzo del contratto a tempo determinato. Il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine non può superare il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Il superamento del limite di una unità comporta una sanzione amministrativa pari al 20%, che sale al 50% per le altre assunzioni. Per le piccole imprese, fino a cinque lavoratori, è possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

RICERCA. Il limite del 20% non si applica al settore della ricerca e, per i contratti che riguardano la ricerca scientifica, la durata può superare i 36 mesi.

NORMA TRANSITORIA. Per i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupano lavoratori a termine oltre la soglia del 20%, l’obbligo di adeguamento al tetto scatta a partire dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.

DIRITTO PRECEDENZA.: Il diritto di precedenza alla stabilizzazione dei precari deve essere richiamato “espressamente” nel contratto. Del diritto può avvalersi il lavoratore precario con un contratto di oltre sei mesi nella stessa azienda, ma anche il lavoratore stagionale.

MATERNITÀ. Il congedo di maternità “concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza” nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’azienda. Alle stesse lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, “con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine”. Ai fini dell’integrazione del limite minimo di sei mesi di durata del rapporto a termine, durata minima riconosciuta per il diritto di precedenza, devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

APPRENDISTATO. Vengono introdotte modalità semplificate per la compilazione del piano formativo individuale, sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. L’obbligo di stabilizzazione riguarda le aziende con più di 50 dipendenti e fissa il tetto al 20% degli apprendisti. Viene definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.

FORMAZIONE. La Regione dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. L’ente si potrà avvalere anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni, che si siano dichiarate disponibili. Le ore di formazione devono ammontare almeno al 35% delle ore complessive.

YOUTH GUARANTEE. Viene resa immediatamente operativa la garanzia per i giovani, per garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli stati membri dell’Ue

DURC. È prevista la semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti, richiesti alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva. In particolare, si prevede che la verifica della regolarità contributiva avvenga in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche.

CONTRATTI SOLIDARIETÀ. Viene fissato al 35% lo sconto di contribuzione previdenziale, per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

ELENCO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI. Per quanto riguarda l’attestazione dello stato di disoccupazione, la presentazione del soggetto presso un servizio pubblico per l’impiego può essere sostituita dall’invio della dichiarazione da parte dell’interessato, mediante posta elettronica certificata.

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Giuliano Poletti © Getty Images