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Lavoro

Niente Irap per i piccoli imprenditori

La Corte di Cassazione fa chiarezza con tre sentenze: esenti dall’imposta artigiani, tassisti e coltivatori diretti che, però, dovranno provare “l’assenza di organizzazione”

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Niente Irap per i piccoli imprenditori. E’ quanto ha stabilito ieri la corte di Cassazione con tre sentenze ( n. 21122, n. 21123, n.21124) che escludono dall’imposta gli artigiani, i tassisti, i coltivatori diretti, ma anche i piccoli imprenditori se sprovvisti di un’autonoma organizzazione. Nella sentenza la sezione tributaria ha fatto una netta distinzione tra imprenditori e piccoli imprenditori, disattendendo la tesi da anni avanzata dal fisco che, sul fronte Irap, li aveva sempre considerati sotto un’unica categoria. Per la cassazione, tutti i soggetti sopra citati, si collocano non nella categoria degli imprenditori (nella quale rientrano anche gli agenti di commercio e i promotori finanziari), ma in quella dei piccoli imprenditori, i quali sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro “che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia”.In questo caso, scrive la Cassazione “appare ancora più evidente l’esigenza di evitare l’assoggettamento ope legis all’Irap di soggetti diversi dagli imprenditori, per i quali ultimi, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ., l’elemento organizzazione è connaturato alla nozione di impresa, nella quale l’organismo produttivo assume rilievo prevalente (salvo, ovviamente quanto osservato dalle Sezioni unite limitatamente alle attività ausiliarie di cui all0art. 2195, primo comma, n. 5, cod cic., collocate in un’area grigia tra territorio dell’impresa e territorio del lavoro autonomo)”.In sostanza in tema di Irap, l’esercizio dell’attività del piccolo imprenditore (in questo caso artigiano, tassista e coltivatore diretto) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. A carico del contribuente, sottolinea la Cassazione, ci sarà l’onere della prova della mancanza dell’autonoma organizzazione.