
Con l'omesso versamento dell'Iva rischi grosso. L'innalzamento delle soglie di punibilità dei reati tributari, sopraggiunto con il D.Lgs. 158/15, ha modificato l'area di rischio penale, ma questo non vuol dire che le sanzioni vadano prese alla leggera. Se fino al 2015 l'omesso versamento dell'Iva si realizzava nel momento in cui l’ammontare dovuto e non versato avesse superato i 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta, ora la soglia oltre la quale la condotta diviene penalmente rilevante è stata elevata a 250 mila euro.
Omesso versamento Iva: che cosa si rischia
Ai fini penali, il D.Lgs. 74/2000 contempla due ipotesi sanzionatore in caso di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento dell’Iva dovuta.
In particolare:
- ai sensi dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000, rubricato Omesso versamento di ritenute certificate , é punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione ossia risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta;
- ai sensi dell’articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000, rubricato Omesso versamento di Iva, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta.
Com’era prevedibile, la novità legislativa ha portato a un ampia informata di sentenze assolutorie per sopravvenuta insussistenza del fatto nei procedimenti già in corso per omesso versamento dell'Iva. Chi dovesse incorrere in un procedimento penale per il mancato pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, rischia in caso di condanna la reclusione da sei mesi a due anni se la cifra omessa supera i 250 mila euro.
Conta anche la volontà
La giurisprudenza, però, ha voluto mettere dei limiti all'omesso versamento dell'Iva, soprattutto in tempi di crisi economica. La mancanza dil iquidità infatti può costituire una causa di forza maggiore idonea ad escludere il reato di omesso versamento dell’Iva e/o delle ritenute certificate. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 1 febbraio 2017, n. 15235, confermando che la fattispecie di reato di omesso versamento di Iva risulta integrata dal cosiddetto dolo generico di evasione, con conseguente coscienza e volontà di non adempiere da parte del soggetto attivo del reato.
Insomma, per i supremi giudici per configurare la condanna ci deve essere stata la volontà di evadere. In caso di evidente necessità, l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta come causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione, a patto di dimostrare la crisi economica che ha investito la sua azienda.