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Allo Stato poteri speciali sulle aziende dei settori strategici

Il Senato approva il decreto del governo che riscrive la vecchia golden share, interessate le società che operano nei settori di difesa, comunicazioni, energia e infrastrutture

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Da oggi lo Stato italiano potrà intervenire con poteri speciali nei confronti di aziende che operano nei settori strategici come difesa, comunicazioni, energia e infrastrutture; indipendentemente dall’assetto societario dell’impresa. È questo il succo della nuova legge approvata ieri dal Senato (mercoledì 9 maggio) e che converte in via definitiva il decreto del governo sulla golden share* che riforma una normativa di 18 anni fa. “Si tratta di un provvedimento importante perché tocca elementi estremamente sensibili e vitali per il nostro Paese”, ha commentato il ministro per gli Affari europei, Enzo Milanese Moavero. Con le nuove regole “si rafforza la prevedibilità dell’intervento del governo” incoraggiando così “gli investimenti, anche stranieri, di cui l’Italia ha bisogno”. L’impostazione generale del decreto prevede l’estensione dei poteri speciali esercitabili dal Governo al complesso delle società operanti nei settori strategici, anziché alle società pubbliche o privatizzate, in cui il Tesoro è azionista. Entro 120 giorni un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri specificherà l’ambito di applicazione nel settore della Difesa, mentre sarà un Regolamento a definire i paletti di applicazione nei campi dell’energia, delle comunicazioni, dei trasporti e dei servizi pubblici essenziali. Le Commissioni parlamentari competenti dovranno esprimersi su entrambi gli atti del Governo.

*golden share – Strumento finanziario, utilizzato nelle privatizzazioni, introdotto in Italia dalla legge 474/1994. Tramite questo titolo, emesso dalla società privata che intende acquistare l’azienda pubblica, sono riservati allo Stato alcuni poteri speciali di veto o di gradimento al fine di tutelare gli interessi pubblici in un dato settore. La g. ha normalmente una durata transitoria. (fonte: Treccani.it)